


A Comune di Licata
Alla cortese attenzione di:
Sindaco
Assessore alle Attività Produttive e al Commercio
Dirigente Area Tecnica
Presidente del Consiglio Comunale
Commissione Consiliare competente
Oggetto: Richieste e proposte per la sostenibilità delle attività d’impresa nella città di Licata.
I rappresentanti delle scriventi sigle di categoria, nel dare seguito a quanto richiesto dal Sig. Sindaco al termine dell’incontro di venerdì 3 luglio 2026, formulano per iscritto le seguenti proposte.
Tali interventi sono ritenuti urgenti ed essenziali per ridare serenità e fiducia al tessuto imprenditoriale locale, consentendo alle nostre imprese di operare alle medesime condizioni competitive del resto della Sicilia.
Nello specifico, si richiede:
- Modifica del regolamento sul contrasto all’evasione dei tributi locali: revisione delle norme attuali per renderle più eque e sostenibili.
- Modifica del regolamento dehors: adeguamento della disciplina con particolare riguardo alle attività di asporto.
- Revisione delle tariffe TARI: rimodulazione delle aliquote per le categorie merceologiche 22, 23, 24 e 27.
- Definizione dell’iter per la “Rottamazione-quinquies”: recepimento della misura con la previsione del piano di rateizzazione massimo consentito dalla normativa nazionale.
- Istituzione di tavoli di concertazione: impegno formale ad attivare tavoli di confronto preventivo per ogni futuro atto amministrativo che produca effetti diretti o indiretti sulle imprese locali.
- Nuovo Regolamento della tassa di soggiorno, e contestuale istituzione della Consulta per il Turismo.
PUNTO 1 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUL CONTRASTO ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
Si richiede l’eliminazione formale dal testo del Regolamento di ogni disposizione che preveda, quale sanzione o misura coercitiva per il mancato pagamento dei tributi locali, la sospensione o la revoca della licenza e la conseguente chiusura dell’attività commerciale.
Misura ritenuta dannosa, ingiusta e controproducente per le seguenti motivazioni:
- La sanzione della chiusura colpisce indiscriminatamente non solo l’imprenditore, ma anche la forza lavoro aziendale. I dipendenti si trovano privati del diritto al lavoro e al reddito, pur essendo totalmente estranei e privi di responsabilità in merito alle irregolarità tributarie della proprietà.
- Le misure di contrasto all’evasione devono coniugare l’azione di recupero crediti con la tutela del tessuto economico. La chiusura coatta azzera l’unica fonte di reddito dell’impresa, rendendo materialmente impossibile il risanamento del debito. Tale misura risulta pertanto antieconomica e contraria allo stesso interesse pubblico di riscossione del tributo.
- Le misure di contrasto all’evasione devono privilegiare strumenti alternativi basati sulla reale capacità contributiva delle imprese, quali:
- Piani di rientro e rateizzazioni straordinarie e personalizzate;
- Sospensione temporanea di agevolazioni fiscali o servizi comunali non essenziali.
La chiusura dell’attività, privando l’impresa dell’unica fonte di reddito utile al pagamento del debito, è misura antieconomica e contraria all’interesse pubblico.
Solo permettendo la continuità aziendale è possibile raggiungere l’obiettivo di garantire il recupero del credito tributario senza compromettere lavoro, reddito, sopravvivenza dell’azienda e stabilità sociale.
A ulteriore supporto di quanto esposto, si evidenzia una criticità oggettiva e documentabile: il comparto commerciale di Licata versa in gravi difficoltà nell’adempimento dei tributi locali, con particolare riferimento alla TARI.
Dall’analisi dei dati tariffari ufficiali emerge che le tariffe applicate a Licata risultano superiori alla media dei Comuni siciliani. Per numerose categorie merceologiche, i costi superano addirittura di tre volte quelli previsti nei grandi Comuni dell’Isola, capoluogo regionale compreso.
In un simile contesto di eccezionale pressione fiscale, la sanzione della chiusura dell’attività commerciale appare doppiamente irragionevole: penalizza imprese già gravate da costi insostenibili e ne azzera la capacità di generare la liquidità necessaria a sanare la propria posizione debitoria.
Ecco perché risulta indispensabile adottare un regolamento improntato ai principi di proporzionalità, equità e utilità sociale. Non è possibile esigere dal tessuto produttivo locale adempimenti resi insostenibili dalle attuali condizioni tariffarie, senza garantire la continuità d’impresa e offrire tutele e percorsi di rientro flessibili.
PUNTO 2 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEHORS CON RIGUARDO ALLE ATTIVITÀ DI ASPORTO
Si richiede l’abrogazione e la modifica di tutti i commi del vigente Regolamento comunale (con particolare riferimento all’Art. 5, comma 6) che vietano alle attività di asporto e produzione artigianale (paninerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, ecc.) la collocazione di elementi di seduta amovibili (tavoli, sedie, sgabelli, panche) su suolo pubblico. Si richiede, fermo restando il divieto assoluto di servizio al tavolo (somministrazione), il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico con i medesimi limiti dimensionali e prescrizioni tecniche già previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
A supporto della richiesta, si evidenzia che l’attuale divieto comunale si pone in aperto contrasto con la legislazione statale vigente, la quale non prevede alcuna restrizione di questo tipo per l’artigianato alimentare. Nello specifico:
- Legge per la Concorrenza 2023 (Legge n. 214/2023, ex L. 193/2024): Tutela la libertà di impresa e l’ampliamento dei servizi minimi all’utenza, compatibilmente con il decoro urbano.
- D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- Legge 160/2019 (CUP): Regolano l’occupazione del suolo pubblico e la sicurezza stradale, senza porre veti categorici legati alla sola tipologia di licenza (asporto vs somministrazione).
L’unico divieto legittimo per le attività d’asporto riguarda il servizio di somministrazione assistita (servizio al tavolo con cameriere). La messa a disposizione di arredi amovibili per il solo consumo sul posto (consumazione non assistita) è pienamente legittima a livello nazionale. L’attuale restrizione comunale crea pertanto un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle medesime categorie operanti in altri Comuni italiani.
Ad ulteriore supporto della richiesta si evidenziano gli effetti negativi di tale divieto:
- Sul decoro urbano e l’igiene pubblica: La mancanza di sedute e appoggi adeguati costringe la clientela a consumazioni improvvisate su marciapiedi, gradini o muretti, favorendo lo stazionamento disordinato e la dispersione incontrollata di rifiuti e residui alimentari.
- Sulla cittadinanza e la fruibilità degli spazi: L’assenza di un’area ordinata e attrezzata peggiora la vivibilità delle vie pubbliche e penalizza le fasce più deboli (anziani, famiglie con bambini, persone con ridotta capacità motoria), private di un punto di sosta dignitoso.
- Sull’economia aziendale: La norma comprime la capacità commerciale delle imprese locali, riducendone la competitività e penalizzandone gli incassi rispetto ai concorrenti dei Comuni limitrofi.
Al fine di contemperare le esigenze economiche con l’interesse pubblico, si propone di:
- Uniformare i criteri tecnici: Concedere l’occupazione del suolo pubblico alle attività di asporto applicando i medesimi parametri estetici, dimensionali e di sicurezza previsti per i pubblici esercizi.
- Ribadire il divieto di somministrazione: Mantenere il divieto assoluto di servizio assistito al tavolo da parte del personale dell’attività.
- Inasprire i controlli: Introdurre nel regolamento un sistema sanzionatorio specifico, severo e proporzionato per colpire esclusivamente i trasgressori che effettuano somministrazione abusiva, senza penalizzare l’intero comparto.
PUNTO 3 – REVISIONE DELLE TARIFFE TARI PER LE CATEGORIE DI ATTIVITÀ 22, 23, 24 E 27
Si richiede la revisione immediata delle tariffe TARI applicate alle categorie merceologiche 22 (Ristoranti, pizzerie, pub), 23 (Mense, birrerie, amburgherie), 24 (Bar, caffè, pasticcerie) e 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio), al fine di sanare la grave anomalia economico-finanziaria introdotta con la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025. Nello specifico, si sollecita un ricalcolo e un abbattimento dei coefficienti correttivi (Kc e Kd) utilizzati per determinare la quota fissa e variabile del tributo. La delibera del 2025 ha imposto un incremento sproporzionato del tributo, quantificabile in oltre il 150% rispetto all’annualità precedente. Tale provvedimento ha generato una crisi di liquidità senza precedenti, mettendo in grave difficoltà oltre 250 attività commerciali e artigianali del territorio di Licata.
Le motivazioni tecniche addotte all’epoca a supporto di tale squilibrio tariffario risultano prive di una reale sostenibilità economica per le imprese, le quali si trovano oggi a subire una pressione fiscale iniqua e non proporzionata ai volumi reali di rifiuti prodotti.
A conferma dell’assoluta eccezionalità e irragionevolezza del carico fiscale applicato a Licata, si riporta una sintesi comparativa effettuata sui dati ufficiali estratti dal portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), relativi alle tariffe al metro quadro (mq) applicate nel 2025 in altri centri urbani e capoluoghi della Sicilia:
- Categoria 22 – Ristoranti, pizzerie, pub e simili – LICATA: € 54,95 / mq.
Palermo: € 28,41 / mq | Agrigento: € 25,60 / mq | Siracusa: € 27,23 / mq | Gela: € 24,78 / mq.
- Categoria 24 – Bar, caffetterie, pasticcerie – LICATA: € 39,83 / mq.
Palermo: € 21,35 / mq | Agrigento: € 19,22 / mq | Siracusa: € 20,45 / mq | Gela: € 17,84 / mq.
- Categoria 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio – LICATA: € 62,90 / mq.
Palermo: € 36,95 / mq | Agrigento: € 33,29 / mq | Siracusa: € 20,18 / mq | Gela: € 27,00 / mq.
Dall’evidenza dei dati macroeconomici emerge con assoluta chiarezza un’anomalia strutturale nella formulazione del Piano Finanziario (PEF) del Comune di Licata. Mentre le tariffe degli altri Comuni siciliani si attestano su valori omogenei e tra loro comparabili, il dato di Licata risulta sistematicamente raddoppiato o, in alcuni casi, triplicato.
Non è tecnicamente né economicamente giustificabile che un’attività produttiva a Licata sostenga costi di gestione dei rifiuti così superiori rispetto a realtà metropolitane o a Comuni limitrofi. Si ritiene pertanto indispensabile procedere a una verifica e a una rimodulazione dei coefficienti di produttività potenziale, per restituire equità fiscale alle imprese e garantire la tenuta del tessuto commerciale locale.
PUNTO 4 – DEFINIZIONE DELL’ITER AMMINISTRATIVO PER L’ADESIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”
Si richiede il completamento tempestivo dell’iter amministrativo e l’adozione della specifica delibera consiliare volta a rendere operativa la definizione agevolata dei carichi tributari locali (IMU, TARI, ecc.), in recepimento delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 88/2026 di conversione del D.L. n. 38/2026.
Allo stesso tempo, al fine di consentire a imprese e cittadini di risanare le proprie pendenze fiscali in modo sostenibile, si fa appello agli organi politici comunali affinché l’atto di adesione preveda:
- Massima rateizzazione consentita: L’applicazione del piano di ammortamento più esteso previsto dalla normativa nazionale, ovvero fino a un massimo di 54 rate bimestrali (distribuite su 9 anni), agevolando la sostenibilità dei pagamenti.
- Rispetto dei termini istituzionali: L’approvazione e la trasmissione del provvedimento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) entro la scadenza prorogata fissa del 31 luglio 2026, così da permettere l’apertura delle istanze telematiche dei contribuenti a partire dal prossimo autunno.
PUNTO 5 – ISTITUZIONE PERMANENTE DI TAVOLI DI CONCERTAZIONE
Si richiede l’impegno formale dell’Amministrazione Comunale a istituire tavoli stabili di confronto preventivo, convocando sistematicamente le sigle sindacali di categoria e i portatori d’interesse locali prima dell’emanazione di atti amministrativi di carattere generale. Il coinvolgimento preventivo delle associazioni datoriali è ritenuto indispensabile ogni qualvolta si dia avvio a provvedimenti, regolamenti o piani tariffari che producano effetti diretti o indiretti sulle attività economiche cittadine.
La concertazione preventiva mira a:
- Evitare distorsioni fiscali o regolamentari dannose per il mercato locale;
- Discutere in modo congiunto la sostenibilità di tariffe e tributi prima della loro approvazione;
- Bilanciare le legittime esigenze di bilancio dell’Ente con la salvaguardia dei livelli occupazionali e della stabilità sociale dei cittadini di Licata.
PUNTO 6 – nuovo Regolamento dell’imposta di soggiorno
Si richiede l’avvio di un percorso condiviso volto ad ottimizzare e valorizzare l’imposta di soggiorno come leva strategica per lo sviluppo turistico del nostro territorio.
L’obiettivo è definire una gestione della risorsa basata su quattro pilastri fondamentali:
- Governance: Istituire un comitato consultivo Comune-Operatori della ricettività per co-decidere la destinazione dei fondi.
- Investimenti: Destinazione dei fondi a promozione, destagionalizzazione e decoro urbano.
- Infrastrutture digitali: Finanziare una rete Wi-Fi pubblica nelle aree monumentali e lo sviluppo di un’app turistica multilingua.
- Legalità: Contrasto all’abusivismo ricettivo tramite l’incrocio dei dati digitali.
Licata li, 13/07/2026
Con osservanza
I Rappresentanti delle Sigle di Categoria
Confcommercio – FIPE – Federalberghi